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Credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato al Sud

Il credito d’imposta é un’agevolazione di natura fiscale: può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi. Già dallo scorso anno, per i datori di lavoro che, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementavano il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era possibile richiedere l’ attribuzione del credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2008, per le assunzioni effettuate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Con la risoluzione del 20 gennaio 2009, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un interpello sull’interpretazione dell’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), per quanto attiene al credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l’assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con la risoluzione che l’agevolazione del credito di imposta non può essere applicata nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavorato impiegato con contratto di inserimento. L’Agenzia ricorda inoltre che il credito d’imposta è fruibile per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di 333 euro (elevabile a 416 euro) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.

Per quanto riguarda i fondi, il Senato ha approvato lo scorso anno, una rimodulazione delle risorse destinate al Fondo per le aree sottutilizzate: 1,1 miliardi lo stanziamento per lo scorso 2008, 4,4 miliardi per il 2009 e 9,166 miliardi quello per il 2010.

I soggetti non ammessi a beneficiare del credito in esame a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati, potranno presentare nel periodo compreso tra il 1° e il 20 aprile del 2009 e del 2010 una nuova istanza in via telematica. Le istanze rinnovate sono ammesse all’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili (in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), ad esempio, a seguito delle rinunce al credito richiesto.

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