VIES: nuovi controlli sulle operazioni intracomunitarie

 L’Iva intracomunitaria potrà beneficiare quest’anno di una novità di sicuro interesse, una innovazione che andrà a riguardare il cosiddetto sistema Vies: l’acronimo in questione identifica il Vat Information Exchange System e prevede uno scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei paesi membri dell’Unione Europea. Ebbene, una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (per la precisione la 21/E dello scorso 18 maggio) prevede nuovi profili per questo settore, in particolare per quel che concerne la prestazione dei servizi e il sistema comune contro le frodi intracomunitarie. Volendo essere più precisi, bisogna spostare l’orizzonte temporale al periodo d’imposta 2010. In effetti, è dall’anno appena menzionato che i contribuenti coinvolti da tale disciplina devono presentare gli elenchi intracomunitari che riepilogano i servizi che sono prestati e quelli acquisiti da soggetti passivi Iva: in aggiunta, sono state apportate delle opportune integrazioni, le quali vengono poste in essere proprio grazie ai dati del Vies.

Il brogliaccio permette l’accertamento induttivo dell’Iva

 Il brogliaccio contabile che viene trovato presso i clienti rende inutile qualsiasi tipo di ispezione sulle relative scritture: in questo caso, infatti, il Fisco è in grado di accertare in maniera induttiva l’imposta sul valore aggiunto, così come è stato precisato dalla sentenza 23585 che la Corte di Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 6 novembre. Il fatto che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte si riferisce a una verifica effettuata nei confronti di una società: nel corso dell’ispezione era stato rinvenuto appunto il brogliaccio, documento da cui emergeva l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi per la cessione dei beni. In base a quanto rilevato in questo modo, l’ufficio finanziario provvedeva quindi a notificare l’avviso di rettifica per il recupero degli incassi che non erano stati dichiarati. Successivamente, l’avviso era stato respinto per mancanza di fondatezza della pretesa erariale. La sentenza di primo appello dava ragione alla società e contro questa pronuncia le Entrate avevano appunto presentato ricorso in Cassazione.