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Accertamenti: come evitare il contenzioso

In caso di notifica di un atto di accertamento il contribuente può seguire più di una strada per evitare un lungo, ed alcune volte anche costoso, contenzioso.
Ad esempio con l’istituto dell’acquiescenza il contribuente potrà versare quanto preteso dall’amministrazione finanziaria pagando però solo un terzo della sanzione irrogata dall’Ufficio. Inoltre qualora l’atto non sia stato preceduto da una PVC o un invito al contraddittorio potrà essere anche utilizzata l’agevolazione del pagamento di un sesto delle sanzioni. Tale opportunità può essere fruita quanto la parte che si vede notificato l’accertamento ritiene questo fondato e pertanto non accoglibile in sede di contenzioso.
E’ anche possibile fare ricorso per l’atto notificato e fare acquiescenza: in questo caso si inoltra il ricorso e si pagano le sanzioni ridotte ad un terzo. Occorre ricordare che in entrambi i casi, acquiescenza con o senza inoltro del ricorso, i termini sono di 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Un’altra ipotesi che evita il ricorso presso un commissione tributaria è quella dell’adesione. In questo caso la proposta può essere fatta o dall’ufficio o direttamente dal contribuente e mira a fare chiarezza in merito ad alcune valutazioni non esatte fatte dall’ufficio (occorrerà pertanto fornire le prove documentali in merito a quanto contestato).

 

E’ possibile presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, ed una volta presentata questa dà la possibilità di fruire di ulteriori 90 giorni per decidere se chiudere l’accertamento in adesione o fare ricorso. I benefici di un “accordo” fatto tramite l’adesione sono quelli di avere la possibilità di abbattere la pretesa tributaria e di vedersi riconosciuta l’agevolazione di un terzo sulle sanzioni rideterminate (nel caso di contenzioso le eventuali sanzioni saranno comunque dovute “in toto”). Inoltre occorre anche considerare che in caso di definizione dell’accertamento tramite adesione, l’Ufficio non potrà effettuare controlli su quell’annualità, che si riterrà definitivamente chiusa, a meno che non vi siano ulteriori elementi di accertamenti, sino ad allora non conosciuti.

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