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Versamento imposta di registro

Sui contratti di locazione viene applicata l’imposta di registro. Nel caso in cui un contratto di locazione preveda una durata superiore a 20 giorni complessivi nell’anno solare, l’imposta deve essere versata ed il suo ammontare cambia a seconda dell’oggetto del contratto di locazione, proporzionalmente all’affitto indicato nel contratto stesso.

L’imposta di registro per un fabbricato ad uso abitativo ad esempio è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero di anni del contratto stesso. Nel casso di fondi rustici il corrispettivo da versare è nella misura dello 0,50% moltiplicato sempre per il numero delle annualità. Per i fabbricati strumentali la percentuale è dell’1% per i soggetti passivi IVA. Sugli altri immobili l’imposta di registro da versare è pari al 2% moltiplicato per il numero delle annualità, al pari dei fabbricati per uso abitativo.

Una volta che il contratto di locazione è stato registrato nell’ufficio competente il versamento dell’imposta di registro va’ effettuato entro 30 giorni dalla data riportata sul contratto stesso. Il versamento avviene tramite modello F23 ed una copia dello stesso va’ consegnata all’ufficio competente insieme alla richiesta di registrazione.

Se il contratto di locazione viene registrato per via telematica il pagamento dell’imposta è contestuale alla registrazione del contratto stesso. Il versamento può essere effettuato dai titolari di un conto corrente in una delle banche convenzionate o presso le Poste Italiane.