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Debiti tributari, come rateizzarli?

Vi sono importanti novità per ciò che concerne i tributi. Il Decreto Legislativo numero 159/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233/2015), concernente la riforma della riscossione, ha apportato rilevanti cambiamenti al sistema di esazione dei tributi, sia per quanto concerne le comunicazioni di irregolarità, inerenti al controllo automatizzato delle dichiarazioni, al controllo formale e ai redditi soggetti a tassazione separata.

Novità che, dunque, occorre considerare. Si parte proprio dai debiti tributari e dalle possibilità offerte dal decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quest’ultimo, nello specifico, parla di nuove possibilità di rateazione ma è necessario comprendere le modalità.

Entrando dunque nei dettagli è opportuno dire che il Decreto legislativo n. 159/2015 ha previsto un ampliamento del numero massimo di rate per i debiti tributari, notificati attraverso comunicazione di irregolarità (c.d. “avviso bonario”), fino a €. 5.000 provenienti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione (articolo 36-bis DPR n. 600/73 e articolo 54-bis DPR n. 633/729) e dai controlli formali (di cui all’articolo 36-ter DPR n. 600/73). La rateazione potrà essere effettuata in un massimo di otto rate trimestrali (in luogo delle attuali sei).

Per i debiti tributari di importo superiore ai €. 5.000, invece, non vi sono modifiche all’orizzonte: il limite massimo di rate trimestrali ottenibili rimane fermo a 20. La prima rata dovrà essere versata entro i 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione di irregolarità, mentre le rate successive scadranno l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le stesse modalità di pagamento concerneranno anche le comunicazioni automatizzate relative alla riscossione dell’imposta dovuta a seguito di tassazione separata, di cui all’articolo 17 del Tuir (come ad esempio la tassazione sul TFR).

Le nuove possibilità di rateazione avranno una entrata in vigore scaglionata per tipologia di oggetto del controllo:

per le comunicazioni a seguito di controllo automatizzato l’entrata in vigore riguarderà il periodo d’imposta 2014;

per il controllo formale delle dichiarazioni l’entrata in vigore riguarderà ilperiodo d’imposta 2013;

per la tassazione separata l’entrata in vigore riguarderà il periodo d’imposta 2012.