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Dichiarazione Tarsu vale anche con l’arrivo della Tares

La Tarsu è entrata in vigore dal 1 gennaio (la prima rata è slittata a luglio), ma la sua dichiarazione rimane valevole anche con l’entrata in vigore della Tares, la nuova tassa sui rifiuti e servizi indivisibili comunali.

Negli ultimi giorni si è dibattuto sull’obbligo di presentazione della dichiarazione Tares in concomitanza con la Tarsu. Ebbene, è stato deciso che vale la dichiarazione relativa alla Tarsu già presentata dal contribuente, mentre se non ci sono state modifiche dei dati riguardanti l’immobile soggetto all’imposta sui rifiuti, vale il silenzio assenso. La novità arriva direttamente dal Ministero dell’economia e della finanze.

Nel caso in cui ci siano state delle modifiche, allora va presentata una nuova dichiarazione per la Tares ma i contribuenti devono attendere l’approvazione del modello redatto dal Ministero.

La Tares è attiva dal 1 gennaio e ha sostituito la Tia per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, e si prospetta un alleggerimento del carico sulle aziende, a discapito però delle utenze domestiche e dei cittadini. La Tares dovrà coprire il 100 per cento del costo del servizio sostenuto dai comuni, e dovrà finanziare anche i “servizi indivisibili” forniti dall’ente locale come l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi.

L’incremento della tassa Tares rispetto a quelle che vigevano precedentemente sta di certo nei fatti. I parametri sopra descritti su cui si basa la Tares ne aggraveranno il peso sull’economia della famiglie italiane, soprattutto quelle più numerose.

Oltre all’incremento di 30-40 centesimi per il finanziamento dei servizi indivisibili, si aggiunge anche la redistribuzione del carico in base alla tipologia di nucleo familiare e quindi l’imposta sarà più significativa all’aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare.

Le superfici da dichiarare sono le superfici nette distinte per destinazione d’uso:

– nel caso di uso domestico: abitazione, soffitta, cantina, garage, accessorio o pertinenza ad uso esclusivo dell’abitazione

– nel caso di uso non domestico: negozio, magazzino, servizi, area scoperta, ecc., specificate secondo l’effettivo uso.