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Durc, nuove istruzioni per le società senza dipendenti

L’Inps ha fornito delle informazioni molto interessanti in relazione al Durc: il Documento Unico di Regolarità Contributiva certifica che una determinata impresa ha assolto tutti gli obblighi contrattuali e legislativi nei confronti dello stesso istituto previdenziale, dell’Inail e della Cassa Edile. Ebbene, la circolare numero 59, la quale risale ormai a più di due settimane fa (è stata pubblicata lo scorso 28 marzo), è stata molto utile per chiarire alcuni aspetti relativi al cosiddetto “sportello unico previdenziale”, un’applicazione innovativa e molto recente. Anzitutto, vi sono stati dei fondamentali chiarimenti in merito alle categoria del tipo di ditta, vale a dire quelle che sono previste per la compilazione corretta e completa della richiesta del Durc; si tratta di una individuazione che si riferisce direttamente all’obbligo di iscrizione all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in modo da adempiere ai contributi dovuti.


Uno degli aspetti salienti è senza dubbio quello delle società senza dipendenti, una fattispecie che necessitava di maggiori delucidazioni. In effetti, secondo l’ente previdenziale, quando si verifica un’ipotesi del genere, con i soci che sono iscritti soltanto alla gestione degli artigiani o dei commercianti, allora la richiesta del documento tributario dovrà essere effettuata mediante la modalità telematica e rispettando delle modalità ben precise. A cosa ci stiamo riferendo?

Come primo accorgimento, il codice fiscale che fa capo alla società senza lavoratori deve essere necessariamente inserito all’interno di un apposito campo, denominato per l’appunto “codice fiscale impresa”; inoltre, non bisogna dimenticare che il campo denominato “tipo ditta” è quello ideato per selezionare nel dettaglio l’opzione del lavoratore, in questo caso di tipo autonomo. Poi, ultima modalità ma non meno importante delle altre, un altro campo del documento riveste un ruolo essenziale: si tratta dei “dati Inps”, all’interno dei quali il contribuente coinvolto ha l’obbligo di indicare la posizione contributiva individuale di almeno un socio, senza tralasciare comunque il codice di avviamento postale della sede legale dell’azienda.