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I nodi da risolvere in merito all’accordo Rubik

Visto il probabile imminente accordo tra Svizzera e Italia in merito alle somme appartenenti a cittadini italiani ma depositate in conti correnti elvetici, occorre guardare anche alle modalità di tassazione. Il regime fiscale italiano ha infatti alcune peculiarità rispetto a quello tedesco, del Regno Unito o francese.

Molti contribuenti italiani, all’atto dell’adesione allo scudo fiscale, hanno infatti optato per il rimpatrio giuridico con e senza intestazione fiduciaria. Nel caso in cui il conto corrente sia intestato ad una fiduciaria italiana non dovrebbe essere dovuta l’imposta liberatoria svizzera anche se, in base alla normativa anti riciclaggio elvetica, per stabilire il beneficiario dell’imposta occorre fare riferimento al beneficiario effettivo. Naturalmente al cittadino italiano realmente titolare del conto corrente viene lasciata la possibilità di assoggettarsi alla procedura della dichiarazione volontaria, perdendo però i benefici della segregazione.

Il nodo dell’intestazione del conto ad una fiduciaria italiana non è tuttavia l’unico da risolvere. Infatti occorrerà anche verificare il problema dell’assoggettamento dell’imposta alla fonte la dalla quale è possibile anche scomputare altre imposte pagate in Stati terzi. Per verificare tale possibilità occorre dare un’occhiata alle convenzioni bilaterali. Ad esempio Tra Italia e Francia esiste un accordo esiste un accordo per il quale gli interessi subiscono una ritenuta che non può eccedere il 10 per cento. La possibilità in questo caso è quindi che le banche elvetiche, detraggono tale tipo di ritenuta subita in Francia, per quanto concerne i conti correnti oggetto dell’accordo Rubik fatto con l’Italia. Tale sistema risulta essere ancora più vantaggioso rispetto all’attuale sistema di tassazione applicato. Infatti gli operatori italiani non possono scomputare tale tipo di ritenuta quando intervengono nella riscossione di proventi esteri per conto della propria clientela. In alcuni casi il cliente può optare per l’inserimento del reddito estero nel reddito complessivo, beneficiando però del previsto credito di imposta, tuttavia tale opzione rare volta viene scelta in quanto la progressività delle aliquote.