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Riallineamento dei valori contabili e fiscali: come sanare gli errori

Può anche accadere, nel momento in cui si provvede al riallineamento dei valori contabili e fiscali, che il contribuente coinvolto commetta degli errori di calcolo: come è possibile correggerli? È sufficiente una semplice dichiarazione integrativa? Quest’ultima viene consentita dall’articolo due (comma 8-bis) del Dpr 322 del 1998 (“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”).

Nello specifico, essa viene ritenuta utile per la correzione di errori come quello citato in precedenza, ma anche di omissioni vere e proprie: ad esempio, spesso si omette di indicare i costi che sono deducibili, vale a dire quelli che hanno determinato di fatto un maggior reddito imponibile da dichiarare. Tra l’altro, bisogna sempre ricordare che una dichiarazione del genere è correttiva nel momento in cui si indicano degli elementi che sono funzionali al reddito in questione, mentre lo stesso discorso non vale per quel che concerne le modifiche di scelte che sono più o meno favorevoli al contribuente. Nel caso in cui non si eserciti l’opzione relativa al riallineamento dei valori entro il termine temporale che è previsto per la presentazione della dichiarazione originaria, allora si può essere tranquilli, perché tale situazione non ostacola in alcun modo la scelta in sede di dichiarazione integrativa.

In aggiunta, esiste una possibilità ulteriore: nello specifico, si tratta della presentazione della dichiarazione integrativa che è utile per correggere gli errori e le omissioni, con la dichiarazione originaria che ha già previsto l’opzione per la disciplina del riallineamento. Che cosa succede, infine, se l’integrazione viene presentata prima che inizi l’attività di controllo vera e propria? In questo caso, il contribuente può sfruttare il ravvedimento operoso, pagando in maniera spontanea la maggiore imposta, gli interessi e la sanzione pecuniaria in misura ridotta (un ottavo del minimo per la precisione come chiarito dalla legge).

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