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Pensioni di reversibilità, cosa cambierebbe con la riforma delle Unioni Civili?

La riforma per il riconoscimento delle unioni civili è un tema molto caldo in queste settimana. Se ne discute in Parlamento, ne discutono i cittadini e i media.

Oltre a quello sociale, occorre dunque considerare l’impatto normativo e fiscale. Tra i diritti in ballo per le unioni civili che attiene alla sfera tributaria e previdenziale c’è anche quello alla pensione di reversibilità ai superstiti, che viene riconosciuta alla morte del coniuge.

Estendere il diritto alla pensione di reversibilità anche alle coppie di fatto è uno degli step dell’approvazione del ddl Cirinnà. Il popolo gay ha fatto sentire in questi giorni la sua voce, supportato anche da etero favorevoli al cambiamento. Tuttavia, come sempre in tema di riforma delle pensioni, uno degli ostacoli sembra essere la sostenibilità economica della misura.

Nelle prossime pagine vedremo che cosa prevede la riforma delle unioni civili in tema di pensioni e quali sono i costi reali e le implicazioni di questa eventuale misura.

Se i sostenitori della riforma delle unioni civili hanno ribadito che l’estensione della reversibilità sarebbe un intervento a costo zero, gli oppositori non ne affatto sono convinti. Nuovo Centro Destra, alcune frange più conservatrici del Pd e soprattutto il Vaticano, hanno spinto a riflettere su quella che il Giornale ha descritto come una “bombaad orologeria per il welfare italiano”. Le cifre ufficiali a dire il vero appaiono abbastanza tranquillizzanti ma il direttore de Il Giornale ha lanciato il sospetto che vi siano cose non dette per non allarmare l’opinione pubblica e per spingere una riforma che, in realtà, le casse dello Stato non possono permettersi.

Qual è la situazione attuale? Cosa cambierebbe con la riforma? Attualmente l’Inps riconosce il diritto alla pensione di reversibilità a cinque categorie di familiari: coniuge, figli, nipoti, genitori e fratelli/sorelle celibi/nubili. Se il lavoratore deceduto era già andato in pensione si parla di reversibilità diretta; in caso contrario, ovvero se ma aveva maturato i requisiti per la pensione ma ancora non si era ritirato, si parla di reversibilità indiretta. Presupposto per il riconoscimento della reversibilità è il vincolo matrimoniale. Ad oggi quindi sono esclusi tutti i conviventi e anche le coppie eterosessuali che hanno firmato un’unione civile.