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Prodotti sottoposti ad accisa, i tributi aggiuntivi

Quando è possibile aggiungere tributi sui prodotti sottoposti ad accisa? E’ opportuno osservare la cosa dal punto di vista legale.

La direttiva 2008/118/Ce del 16 dicembre 2008 stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di determinati prodotti. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono applicare a tali prodotti “altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.

Con la sentenza 5 marzo 2015, causa n. C-553/13, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione della soprariportata disposizione – e, in particolare, sulla nozione di “finalità specifiche” in essa contenuta – nell’ambito di una controversia volta a stabilire la legittimità delle domande di rimborso dell’imposta nazionale (estone) sulla vendita al dettaglio di un prodotto sottoposto ad accisa (nella specie, combustibile liquido), presentate da una società estone.

Al riguardo, la Corte osserva preliminarmente che, affinché la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta gravante su prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l’imposta in questione miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata e, quindi, che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la predetta finalità specifica.
In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, invero, un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi della citata disposizione soltanto qualora tale imposta sia concepita – quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta – in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti, nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio, mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (in questi termini, vedi la sentenza 27 febbraio 2014, causa n. C-82/12).