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Circolare su false partita IVA in dettaglio

Le false partite IVA saranno oggetti di accertamenti fiscali solo a partire dal prossimo 18 luglio 2014, così come stabilisce la circolare diramata dal Ministero del lavoro a seguito dei decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro targata Fornero.

La legge n.92/2012 prevede una serie di misure restrittive che consentiranno lo smascheramento di apparenti collaborazioni a partita IVA, che in realtà non sono altro che contratti di lavoro subordinato. Fino ad oggi non erano chiari i tempi di attuazione di questo provvedimento, ma adesso è chiaro che dovremo aspettare circa un anno e mezzo prima dell’inizio dei controlli. A seguito della riforma Fornero e della difficile situazione economica, l’apertura delle partite IVA era decisamente diminuita in tutta Italia nell’ultimo anno.

Secondo il testo di legge, i titolari di partita IVA sono dei collaboratori a progetto e in assenza di particolari requisiti verranno considerati lavoratori a tempo determinato. Dovranno verificarsi almeno due delle seguenti condizioni, così come sono stabilite negli articoli della legge n.92/2012:

1 –  la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;

2- il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;

3 – il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La circolare n.32/2012 ha chiarito proprio questi parametri, oltre a stabilire l’inizio dei controlli trascorsi due anni dalla entrata in vigore della legge stessa. Il primo requisito, che si riferisce alla durata temporale della collaborazione, stabilisce che ci si riferisca all’anno civile, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre; il secondo parametro, riferito all’ammontare del fatturato, farà riferimento ad un doppio periodo di 365 giorni, ossia due anni, a partire dallo scorso 18 luglio 2012; il terzo requisito potrà essere verificato da subito, ma non avrà presunzione di legge.

I criteri stabiliti per verificare le false partite IVA escludono le categorie professionali indicate dal decreto del 20 dicembre 2012, quindi non rientreranno nei requisiti i professionisti che sono iscritti ad un Ordine e tutti coloro che sono in possesso di “specifiche competenze”, che possono essere una laurea o un diploma di scuola superiore liceo o istituto professionale.

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