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Il meccanismo del “prezzo-valore” è operativo anche con errori di calcolo

L’Agenzia delle Entrate, tramite la pubblicazione della risoluzione 176/E, è intervenuta nel merito dell’applicazione del cosiddetto meccanismo del “prezzo-valore”: in sintesi, secondo tale documento, il fatto che un determinato valore catastale sia inferiore rispetto a quello che deriva dall’applicazione dei coefficienti di legge non rappresenta un fattore di blocco per l’operatività del meccanismo stesso. Dunque, l’utilizzo di coefficienti catastali più bassi non porta all’accertamento sulla base del valore immobiliare venale. L’Agenzia è intervenuta a tal proposito in seguito a un interpello presentato da un notaio; la situazione che riguardava tale soggetto si riassumeva nel fatto che nell’ambito dell’acquisto di un immobile abitativo, con opzione per l’applicazione del “prezzo-valore”, si era provveduto a indicare un valore di catasto più basso rispetto alla corretta applicazione dei coefficienti derivanti dalla legge.

 

La richiesta del notaio si riferiva alla possibilità o meno di rettificare il valore venale dell’immobile. Il meccanismo del “prezzo-valore” è stato introdotto con la legge finanziaria del 2006 ed è volto a determinare la base imponibile ai fini dell’imposta di registro, imposta ipotecaria e di quella catastale; in questo senso, la base imponibile delle cessioni immobiliari va rinvenuta nel valore determinato in base all’articolo 52 del Testo Unico dell’imposta di registro. Secondo il dettato dell’Agenzia delle Entrate la determinazione della base imponibile viene resa possibile a patto che ricorrano determinati requisiti soggettivi (come, ad esempio, le cessioni da parte di soggetti che non svolgono attività commerciali) e oggettivi (gli immobili ad uso abitativo) e che vi sia la richiesta al notaio rogante.

 

In presenza di questi elementi, poi, il fatto che il valore catastale sia inferiore a quello di legge non è un motivo per rendere inapplicabile il meccanismo sopracitato, che anzi rimane pienamente operativo. C’è anche da dire, infine, che l’insufficiente indicazione del valore di catasto consente al potere di accertamento di quantificare la maggiore imposta che deriva dalla base imponibile catastale.

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