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Il ravvedimento operoso in caso di irregolarità con il Fisco

Dal 2015, in caso di irregolarità con il Fisco, il contribuente potrà fare affidamento sul ravvedimento operoso anche se ci sono già verifiche in corso.

A statuirlo è l’articolo 44 della nuova Legge di Stabilità. In base a quanto disciplinato dalla normativa, anche le pene per chi volontariamente decide di sanare errori e omissioni cambiano e sono previste ulteriori scadenze in confronto agli scaglioni attuali che sono tre:

– ravvedimento sprint;

– ravvedimento breve;

– ravvedimento lungo.

In altri termini viene inserito dalla Legge di Stabilità un ravvedimento intermedio e due ravvedimenti lunghi fino a più di due anni. Il Dlgs 472/97, art. 13, comma 1, recita:

Oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza.

La nuova manovra economica al punto 2, comma 14 dell’articolo 44, limita le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. In altri termini se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento. La norma facilita l’aumento della compliance fiscale, che contempla una collaborazione tra contribuenti e Fisco. L’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o alla persona da lui delegata, tutte le informazioni riguardanti ricavi, redditi, entrate e segnala il corretto modo di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione. Le nuove forme di ravvedimento operoso sono:

  1. entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%),

  2. entro 2 anni  (o 2a dichiarazione successiva):sanzioni al 4,2%,

  3. oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva):  sanzioni al 5%.