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Imu lastrico solare

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 8/Df del 22 luglio 2013, ha analizzato il problema legato al trattamento fiscale del lastrico solare ai fini della potenziale applicazione dell’imposta municipale unica. Stando a quanto contenuto nel documento, il lastrico solare non si può considerare come un’area edificabile ai fini Imu, per una visione che va così ad arricchire quanto già elaborato negli anni scorsi dalla Cassazione in materia di Ici.

Secondo l’opinione del Ministero, infatti, qualsiasi bene immobile deve essere individuato secondo regole di natura catastale, secondo le quali esso può essere alternativamente qualificato come area edificabile – se sulla stessa area non sia individuabile alcuna unità immobiliare. In caso contrario, a ciascuna unità immobiliare realizzata sull’area viene associata una rendita catastale aumentata del 5 per cento.

Con la circolare 9/T del 2001, l’Agenzia del Territorio aveva in proposito ricordato come in catasto “sono indicate come categorie fittizie quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto a esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in catasto di unità particolari, con la procedura informatica di aggiornamento Docfa e, tra queste, compare la categoria F5, ovvero lastrico solare” (vedi anche il nostro approfondimento sui codici tributo Imu 2013).

Come precisato anche da un recente intervento del quotidiano Italia Oggi, che si è lungamente occupato del caso, il lastrico solare viene associato a un edificio che ospita una o più unità immobiliari. Ai fini della valutazione dell’immobile, precisa l’allegato tecnico II alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dello stesso Territorio, “occorre tenere conto delle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l’attuata edificazione, e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale  riguarda l’uso attuale del bene (existing use) e non già l’uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività (highest and best use)”. Ne consegue che i lastrici solari sono parte integrante dell’edificio esistente e pertanto concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari parte dell’immobile.

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