Home » IVA » Iva al 10% per oli e grassi da usare come combustibili

Iva al 10% per oli e grassi da usare come combustibili

Gli oli e i grassi, sia quelli che hanno un’origine animale che vegetale, possono essere sfruttati anche a fini energetici, vale a dire come combustibili per ottenere in vario modo energia elettrica. I tipici esempi sono i codici di nomenclatura della Tariffa doganale d’uso integrata che vanno dal 1507 al 1518 (ad esempio, l’olio di soia, quello di arachide, l’olio d’oliva, quello di palma e la margarina). Ebbene, quando si ha a che fare con tali prodotti e con una potenza energetica installata che supera un chilowatt, bisogna applicare l’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto, vale a dire il 10%.

Si tratta di quanto stabilito dalla nostra amministrazione finanziaria tramite la risoluzione 17/E di oggi. In pratica, l’Agenzia delle Entrate non ha fatto altro che equiparare tali oli e grassi ai prodotti elencati nella tabella A del Decreto Iva (oli minerali greggi e combustibili per la precisione). Tutto è nato da un quesito piuttosto preciso, il quale aveva preso spunto da una decisione del 2009 dell’Agenzia delle Dogane: quest’ultima, infatti, aveva preso in considerazione il caso dell’olio di palma, dunque si è pensato bene di ampliare l’equiparazione anche agli altri oli.

Il Fisco ha deciso di sfruttare ancora una volta il parere tecnico delle Dogane per quel che riguarda l’interpello che ha ricevuto (vedi anche In Francia fa discutere la tassa sulla Nutella). L’uso dei prodotti in questione per ottenere energia elettrica può avvenire sia in maniera diretta che indiretta, dunque non c’è alcuna distinzione in questo senso. Il documento dell’Agenzia si conclude con un’ultima, ma non meno importante precisazione. In effetti, quando viene applicata l’aliquota ordinaria dell’Iva (21% come è noto), si possono emettere delle note di variazione entro e non oltre un anno di tempo dall’emissione del documento originario. Di conseguenza, il cessionario oppure il committente sono obbligati a ridurre nella stessa misura la detrazione presentata in precedenza.