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Vendita fuochi d’artificio: l’applicazione dell’Iva al 10%

Quale tipo di aliquota Iva occorre applicare quando si ha a che fare con la vendita di fuochi d’artificio? Nello specifico, il caso appena menzionato si riferisce alla realizzazione di spettacoli pirotecnici, i quali sono molto comuni soprattutto in occasione di festività o ricorrenze. La possibilità di sfruttare l’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto, vale a dire quella pari al 10%, si concretizza nel momento in cui si rispettano i dettami del consueto Decreto Iva, ovvero il Dpr 633 del 1972: in effetti, il numero 119 della tabella A (parte III) di tale testo normativo prevede espressamente che il beneficio tributario in questione venga messo a disposizione dei contratti di scrittura che sono connessi con gli spettacoli teatrali.

In aggiunta, può essere utile anche la lettura della Legge 296 del 2006 (la Legge Finanziaria per il 2007), in cui primo articolo, al comma 300, è altrettanto illuminante: nello specifico, è stato stabilito che i contratti di scrittura relativi a spettacoli teatrali devono essere quelli che sono individuati al numero 123 della stessa tabella A menzionata in precedenza, senza alcuna distinzione in merito alla loro tenuta. Questo vuol dire che gli spettacoli teatrali possono consistere in opere liriche, balletti, teatro di prosa, operette e commedie musicali, senza dimenticare altre ipotesi interessanti, quali le attività dei circhi e degli spettacoli itineranti, quelli di burattini e marionette, nonché i corsi in maschera e in costume.

L’elenco è dunque molto ampio. Di conseguenza, la vendita dei fuochi d’artificio deve essere strettamente connessa agli spettacoli che sono stati appena citati, altrimenti non è mai possibile sfruttare il beneficio dell’Imposta sul Valore Aggiunto in forma ridotta. Tra l’altro, bisogna ricordare che c’è invece un’altra disciplina per quei corrispettivi che sono pagati al venditore dei fuochi d’artificio da parte dei committenti delle esecuzioni, visto che non è previsto l’assoggettamento all’aliquota ridotta, ma a quella ordinaria del 20%.

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