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La circolare n. 8/E e i chiarimenti in materia di IRAP

La circolare n. 8/E dell’agenzia delle entrate illustra, anche se in maniera tardiva, le regole che occorre applicare per quanto concerne la deduzione dell’imposta regionale sulle spese sostenute per i dipendenti. Il provvedimento illustra sia le modalità di deduzione previste per quanto riguarda l’inserimento in dichiarazione (Unico 2013) sia per quanto riguarda le istanze di rimborso ( leggi anche controllo dichiarazione dei redditi)

In base a quanto disposto il costo del personale deducibile dovrà considerare le spese sostenute per lavoro dipendente e assimilati oltre che per le indennità di trasferta, per gli incentivi all’esodo e degli accantonamenti per Tfr e similari. La circolare conferma inoltre che tale tipo di deduzione va comunque a sommarsi con quella del 10 % a condizione che il contribuente abbia pagato i previsti oneri finanziari. Naturalmente la deduzione non potrà superare l’irap da versare: se infatti la deduzione riferita al personale è pari a 90 e l’irap da pagare è 100 la deduzione massima totale sarà quindi apri a 100. Nel calcolo della deduzione occorrerà anche inserire l’irap pagata nell’esercizio per ravvedimento operoso o eventualmente per iscrizioni a ruolo dovute a una riliquidazione delle dichiarazioni.

In ogni caso il costo del lavoro che occorrerà prendere come base della deduzione dovrà comune essere preso al netto della quota estera. In particolare occorrerà considerare il valore della produzione netta rilevante per l’irap determinato in base ai criteri di riparto stabiliti per i vari contribuenti ed il costo sostenuto per il personale impiegato nel territorio italiano.

La circolare 8 fornisce anche altri chiarimenti per quanto riguarda il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versati sino all’anno 2011. Ricordiamo comune che tali tipi di istanze sono state già presentate dai contribuenti nei mesi scorsi in base al calendario stilato dall’agenzia delle entrate con provvedimento del 17 dicembre 2012. Anche per quanto riguarda le istanze è valido il cumulo tra deduzione analitica e deduzione del 10 % riconosciuta nel caso si siano pagati interessi passivi.

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