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Buoni “voucher”: l’imponibilità vale solo con la spesa

I buoni, le tessere e i vari codici di accesso che sono presenti nel nostro paese in relazione a un determinato rapporto contrattuale o a un programma di incentivi sono sempre più di moda: tali oggetti, conosciuti a livello internazionale come voucher, presentano comunque qualche difficoltà quando si va ad affrontare la questione fiscale. In effetti, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la loro classificazione è molto varia, visto che possono essere considerati un titolo di legittimazione che pone in essere una prestazione di servizio, ma anche come una forma di pagamento in via anticipata in relazione a uno specifico servizio. Quest’ultima definizione è quella più appropriata per quel che riguarda le carte telefoniche prepagate, dove l’Iva viene ad essere assolta già all’origine; per tale motivo, dunque, secondo quanto si evince dalla lettura della risoluzione 124/E dell’Agenzia delle Entrate (risalente al 2005), si deve procedere alla variazione in diminuzione del tributo.

 

Molto importante, in questo senso, è anche la consultazione posta in essere nel 2007 dalla Commissione Europea, la quale aveva ottenuto molte risposte, non ultima quella del Comitato Fiscale della Confédération fiscale européenne. In base a quanto disposto in tutti questi anni, c’è da dire che la società che provvede a organizzare l’emissione dei buoni o tessere, provvede anche alla loro cessione all’impresa che partecipa al programma, mediante l’utilizzo di un documento che viene escluso dall’applicazione dell’Iva, mettendo a fatturazione soltanto il compenso relativo alle attività di marketing.

 

Dunque, la risposta migliore delle Entrate è sostanzialmente una: l’imposta sorge nel momento in cui il soggetto che beneficia dei buoni spende questi ultimi; se, poi, il soggetto esercente fa richiesta per il rimborso del buono stesso alla società che si è occupata della loro emissione, allora la transizione in questione deve essere considerata esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, trattandosi di una semplice operazione finanziaria.