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Autocertificazione per i bonifici, come funziona

Sembra attirare sempre più interesse  la formulazione dell’autocertificazione per dare la possibilità al contribuente di poter essere dispensato dalla ritenuta d’ingresso sui bonifici esteri percepiti da persone fisiche. Infatti, è il beneficiario del flusso finanziario proveniente dall’estero e riscosso mediante l’intervento di un intermediario finanziario, a doversi attivare al fine di regolamentare l’applicazione dell’imposizione prevista.

Il problema assume un grande rilievo dal momento che l’intermediario finanziario che interviene nella riscossione del bonifico in assenza di comunicazioni da parte del beneficiario dovrà assoggettare a ritenuta o imposta sostitutiva l’intera somma. Nel provvedimento delle Entrate del 18 dicembre 2013 si lascia ampio spazio al contribuente nella formulazione della certificazione che dovrà essere fornita o esibita all’intermediario, in via preventiva, in confronto alla percezione della somma.

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L’esibizione anticipata della certificazione in confronto all’arrivo del bonifico è necessaria al fine di evitare fastidiose procedure di rimborso parziale o totale di quanto trattenuto dall’intermediario, nel caso in cui il soggetto si attivi solo successivamente al bonifico.

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Il ministero, non avendo formulato un fac-simile, obbliga il soggetto passivo a elaborare un documento che abbia tutti i requisiti essenziali per lo scopo che si è preposto.

Gli obiettivi che la certificazione vuole raggiungere sono dunque così riassumibili:

– esenzione della ritenuta d’ingresso;

– determinazione della base imponibile su cui applicare la trattenuta;

All’interno dell’autocertificazione dovranno essere presenti i seguenti elementi:

– dati identificativi del soggetto proponente;

– riferimenti conosciuti dal percipiente del bonifico estero in arrivo;

– elementi normativi con i quali si richiede e in base ai quali si certifica come l’intermediario finanziario debba approcciarsi al caso di specie;

– durata temporale dell’autocertificazione inviata;

– eventuali allegati a supporto della richiesta, ove classificare fisicamente l’operazione posta in essere.