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Irap, l’esclusione degli agenti di commercio

L’Irap non è una tassa che compete agli agenti di commercio del nostro paese: la constatazione deriva da una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, più precisamente la numero 19329 che è stata depositata proprio nei giorni scorsi e che ha messo in luce l’attività essenzialmente imprenditoriale dei soggetti in questione. Per quale motivo si è resa necessaria una sentenza del genere? La questione era sorta dopo che una Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il rifiuto della nostra amministrazione finanziaria in merito a un rimborso per l’imposta regionale in questione, nello specifico quella versata nel triennio compreso tra il 1998 e il 2000. Il contrasto era piuttosto evidente, anche se invece la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva invece dato ragione al contribuente privato, spiegando questa scelta col fatto che l’organizzazione non rappresenta un elemento connaturale dell’attività professionale, diversamente da quanto avviene per l’impresa.

Inoltre, questa stessa Ctr non riteneva sufficiente la dichiarazione di beni strumentali come condizione per andare a integrare la presenza dell’autonoma organizzazione, la quale, come è noto, è il requisito fondamentale dell’Irap. Le Entrate hanno invece insistito con la loro presa di posizione: in pratica, l’agente di commercio, secondo questo punto di vista, era un imprenditore e non un lavoratore autonomo, quindi non si poteva andare a invertire l’onere della prova a carico dell’ufficio. Le conclusioni sono state già accennate, ma è opportuno ricordare quanto è stato stabilito di fatto e in maniera inappellabile dai giudici di Piazza Cavour.

In realtà, la Suprema Corte ha anzitutto precisato che il suo intervento non era possibile, visto che si è trattato di un errore posto in essere al momento della notifica e che aveva anche impedito la possibilità di una rimessione in termini: per tutti questi motivi, il ricorso delle Entrate è stato ritenuto inammissibile e di conseguenza ha prevalso il principio espresso dai giudici di merito.

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