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Base imponibile IRAP

Per poter determinare l’IRAP occorre determinare il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata, che segue regole diverse a seconda che, il soggetto passivo d’imposta sia:
•    un’impresa o un ente soggetto all’IRES
•    un’impresa soggetta ad IRPEF: quindi le società di persona, le società di armamento, le società di fatto e le imprese individuali;
•    un lavoratore autonomo;
•    una banca, un ente o una società finanziaria, un’impresa di assicurazione.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 la base imponibile IRAP delle società commerciali è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione, e la somma di quelle classificabili ai costi della produzione. I costi della produzione vanno imputati al netto di resi, abbuoni, sconti di natura commerciale e premi.

L’intervento normativo apportato dalla Legge Finanziaria 2008 ha interessato l’aliquota d’imposta ordinaria, che viene ridotta al 3,9, la trasformazione dell’imposta in tributo di esclusiva competenza regionale e le modalità di determinazione della base imponibile (si possono ottenere in questo modo anche le agevolazioni regionali), sia come conseguenza della riduzione dell’aliquota d’imposta, sia al fine di renderle autonome rispetto alle regole fissate in materia di imposte dirette.

Gli oneri finanziari e le spese per il personale dipendente rappresentano dei costi non deducibili ai fini Irap, ma può accadere, che questi oneri siano capitalizzati ad incremento del costo del bene cui si riferiscono. In questi casi, gli interessi passivi e le spese per il personale vengono sostanzialmente dedotte dall’Irap, poiché le quote di ammortamento sono calcolate facendo riferimento ad un valore del bene comprensivo dei predetti oneri.

Nell’ambito delle spese per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che la deduzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, spetta a condizione che sussista un’apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti.

 

 

 

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