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Terzo decreto esodati in arrivo

 

Procede senza intoppi anche l’ultimo decreto esodati (il terzo) che ora passa alla Corte dei Conti per la registrazione a cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il testo, messo a punto nelle scorse settimane dal ministero del Lavoro, era stato quindi sottoposto all’esame delle commissioni speciali attivate alla Camera e al Senato, che avevano dato il via libera al provvedimento ma con alcune condizioni.

Questo terzo decreto tutela gli ultimi 10.130 lavoratori, dopo i primi due provvedimenti di tutela di 65.000 esodati e di altri 55000 esodati rimasti senza stipendio e senza pensione.

I 10.130 esodati che ottengono la pensione sono nello specifico:

– 2.560 lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a
– 1.590 autorizzati al versamento volontario dei contributi previdenziali entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
– 5.130 “cessati” che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo entro il 30 giugno 2012,
– 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data.

I primi 65000 esodati contattati dall’Inps erano invece:

– quelli per i quali le imprese abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;
– 1.600 lavoratori che non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà,
– i lavoratori che prima della data del 4 dicembre 2011, erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
– i lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

I lavoratori devono presentare domanda di accesso alla salvaguardia direttamente alla DTL, le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti, mentre i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dovranno inviare le domande all’Inps.