La nuova possibilità per scegliere il regime Irap

Non è rimasto molto tempo per decidere quale opzione Irap può essere considerata la più favorevole in assoluto: c’è infatti tempo fino a dopodomani per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire le imprese di tipo individuale e le società di persone, nel pieno rispetto del regime di contabilità ordinaria. In pratica, tali enti hanno l’opportunità di selezionare il calcolo del valore della produzione netta per determinare poi l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Una volta che sarà stata compresa una convenienza piuttosto che un’altra, allora si dovrà comunicare il tutto alla nostra amministrazione finanziaria, visto che esiste un apposito canale elettronico che è stato messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Cedolare secca: la disciplina delle case a uso foresteria

Si è parlato tanto in questi giorni della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, ma manca ancora un tassello per completare questo interessante quadro fiscale: si tratta delle case a uso foresteria e di quelle che vengono affittate a una società, a sua volta affittuaria. Cosa accade in queste ultime due ipotesi? Anzitutto, c’è da ricordare che l’inquilino non deve presentare un requisito soggettivo specifico, quindi esso può assumere le sembianze di una persona fisica, ma può anche essere una società o un’impresa. Quando la locazione si riferisce a una società che poi non utilizza in modo diretto l’immobile, ma lo affitta direttamente a uso residenziale a dei soggetti terzi, la cedolare secca non ha ragione di esistere, in quanto si tratta di una fattispecie per la quale essa va esclusa; l’Agenzia delle Entrate ancora non si è pronunciata a tal proposito, ma il motivo addotto per l’esclusione dovrebbe essere il mancato utilizzo del fabbricato come abitazione.

IRPEF: caratteristiche e modalità di calcolo

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è una delle principali imposte italiane dirette, di tipo personale e progressivo. La norma di riferimento in questo senso è il D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il cosiddetto Testo Unico delle imposte sui redditi, il quale individua in maniera chiara le categorie di persone che sono soggetti passivi dell’imposta: in base alla legge, sono assoggettati ad IRPEF le persone residenti in Italia (per i redditi prodotti in patria o all’estero), i non residenti (per i redditi prodotti in Italia), società di persone e società di capitali. Il presupposto dell’imposta, ovvero il fatto economico che, al suo verificarsi, fa sorgere l’obbligo tributario, è il possesso di redditi in denaro o natura: questi redditi possono essere fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, di impresa e redditi diversi.