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Studi di settore: sino al 28 febbraio per comunicare la motivazione dello scostamento

C’è tempo sino al 28 febbraio per i professionisti, imprese e autonomi che non sono in regola con quanto dichiarato negli studi di settore del 2011 ed intendono comunicare le motivazioni di tale discordanza.

In particolare, come già successo nel 2010 e 2011, il contribuente ha la possibilità di comunicare all’amministrazione finanziaria le motivazioni e le criticità dello scostamento in modo tale che l’agenzia delle entrate possa archiviare il caso e non chiamare nuovamente il contribuente per richiedere spiegazioni. In questo modo si ha quindi la possibilità di indicare i motivi per i quali la posizione è risultata non normale o non congrua. Ricordiamo che i calcoli effettuati all’interno dello studio di settore tengono conto di fattori statistici inerenti il settore di competenza ma anche di motivazioni particolari come la localizzazione geografica, i servizi offerti, la concorrenza l’andamento della domanda, ecc.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, il contribuente ha la possibilità di non adeguarsi a quanto previsto dagli studi di settore e di effettuare, tramite il relativo software previsto, la comunicazione delle motivazioni per le quali si è verificato lo scostamento, Inoltre, sempre in modalità telematica, si ha la facoltà di comunicare eventuali cause di non esclusione o inapplicabilità come:

 

  • L’azienda ha ricavi superiori a 5.164.569 euro;
  • si tratta di una cooperativa a mutualità prevalente;
  • bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali
  • reddito determinato con criteri “forfetari”
  • Attività che hanno un codice ateco per le quali è prevista la non applicazione degli studi di settore.

L’applicazione informatica è disponibile da alcuni mesi sul sito dell’agenzia delle entrate. Il software, gratuitamente fruibile, è denominato segnalazioni 2012. La comunicazione potrà essere fatta direttamente dal contribuente oppure, attraverso i previsti canali telematici, attraverso un intermediario abilitato che potrà utilizzare entratel o altri ausili informatici. In ogni caso occorrerà munirsi del relativo pin code previsto, e chi non lo avesse fatto potrà richiedere tale tipo di autorizzazione direttamente all’agenzia.