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Rimborsi Iva 2011: i chiarimenti delle Entrate

In materia di rimborsi sull’imposta sul valore aggiunto (Iva), l’Agenzia delle Entrate in data odierna, venerdì 6 maggio 2011, ha emanato un’importante Circolare, la numero 17/E, con la quale si forniscono importanti chiarimenti. I chiarimenti, nello specifico, riguardano i rimborsi Iva e la presentazione della garanzia, necessaria per l’ottenimento del credito. Ebbene, al riguardo l’Amministrazione finanziaria dello Stato con la Circolare ha precisato come la mancata presentazione della garanzia non allunghi i tempi dell’accertamento. Questo perché la presentazione della garanzia non rientra tra quei documenti ufficiali che risultano essere necessari ai fini della verifica dell’esistenza del credito; nella Circolare al riguardo l’Agenzia delle Entrate sottolinea infatti come la presentazione della garanzia rappresenti solo ed esclusivamente una richiesta con la quale vengono salvaguardati gli interessi dell’Erario, e quindi quelli delle casse dello Stato, qualora il contribuente abbia fruito in maniera indebita del rimborso sull’imposta sul valore aggiunto.

Il rimborso dell’eccedenza del credito Iva annuale, ha ricordato proprio oggi l’Agenzia delle Entrate con una nota, dall’1 febbraio scorso è ottenibile solo previa presentazione della dichiarazione, ed in particolare con la compilazione dell’apposito quadro denominato “Vr”. Dopodiché, attraverso una procedura semplificata, ed entro un termine di sessanta giorni dall’invio della dichiarazione stessa, le somme vengono rimborsate dall’agente della riscossione a patto che i rimborsi non superino la soglia dei 516.456,90 euro; altrimenti il rimborso viene erogato da parte dell’ufficio competente.

In ogni caso, sia con il rimborso attraverso l’agente della riscossione, sia attraverso l’ufficio competente, prima dell’erogazione delle somme a credito, proprio per effetto della presentazione della dichiarazione, vengono effettuati a livello documentale dei controlli. Solo dopo, da parte del Fisco, scatta il riconoscimento del rimborso a favore del contribuente che lo ha richiesto. La Circolare numero 17/E emessa in data odierna dall’Amministrazione finanziaria dello Stato è come al solito consultabile dal sito Internet delle Entrate nell’apposita sezione relativa alle Circolari ed alle Risoluzioni.

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