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Ravvedimento operoso: quando si può utilizzare

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente di regolarizzare eventuali omissioni o irregolarità compiute beneficiando di alcune agevolazioni. Il ravvedimento è consentito qualora la violazione non sia stata già contestata dall’ufficio o ente impositore, quando non siano già iniziate verifiche, ispezioni, accessi ( in questi casi l’impossibilità di fare ravvedimento riguarderà esclusivamente il periodo temporale di inizio e fine verifica, accesso,ecc.) e quando non siano già iniziate attività amministrative di accertamento già comunicate al contribuente.
Nel caso di imposte dirette e iva sarà possibile regolarizzare il mancato, o insufficiente pagamento, delle imposte dovute a titolo di acconto e saldo iva o quelle relative alle ritenute alla fonte operate per i sostituti di imposta. Il pagamento dovrà comprendere:
L’imposta dovuta;
Gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento sarebbe dovuto essere effettuato al giorno in cui effettivamente si è pagato;
La sanzione in misura ridotta ed agevolata.
L’agevolazione consiste in una sanzione ridotta rispetto all’originaria. In caso di omesso versamento la sanzione dovrebbe essere del 30 % dell’importo che si è omesso. Tuttavia, adempiendo spontaneamente si ha diritto ad una riduzione pari a:
0,2% per ogni giorno di ritardo, qualora il versamento sia effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e si versano;
al 3%, qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione sia effettuato dal quindicesimo giorno ma comunque sempre entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta;
al 3,75%, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione;
In ogni caso per regolarizzare tale tipo di violazioni non sarà necessario presentare un dichiarazione integrativa. Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione se questa viene fatta entro 90 giorni, la sanzione è ridotta ad un decimo della sanzione minima (25 euro cioè un decimo di 258 euro).