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Il ravvedimento operoso degli anni bisestili

C’è un dubbio che può sorgere quando si ha a che fare con il cosiddetto ravvedimento operoso: nello specifico, come ci si deve comportare quando l’omissione del versamento fiscale riguarda gli anni bisestili, vale a dire quelli che prevedono 366 giorni? In particolare, il quesito può spuntare nella nostra mente nel momento in cui si deve affrontare il calcolo degli interessi. Anche in questi specifici anni, gli interessi che sono dovuti in situazioni di tale tipo vengono ottenuti andando a indicare al numeratore del rapporto che ci interessa per il calcolo il numero 365, vale a dire il totale dei giorni che caratterizzano un normale anno civile.

Quindi, non si aggiunge nessuna unità e in questo ci aiuta parecchio il codice civile: secondo l’articolo 1887 (computo del termine dell’adempimento obbligazionario), il termine che viene fissato per l’adempimento delle obbligazioni viene computato in maniera specifica, vale a dire seguendo alla lettera le disposizioni che sono contenute in un altro articolo del codice, il 2963 (“computo dei termini della prescrizione”). Secondo quest’ultimo, infatti, la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno in cui quest’ultimo corrisponde al giorno del mese iniziale. Nell’ipotesi in cui il mese di scadenza dovesse mancare proprio di tale giorno, allora il termine viene a compiersi con l’ultimo giorno del mese in questione.

Cosa significa quanto appena spiegato? Quando il periodo temporale è espresso in anni, in mesi, oppure in giorni, il computo avviene quando questi tre scadono, senza alcuna distinzione in base ai ventotto o ai trentuno giorni del mese, ma anche del fatto che l’anno di riferimento sia bisestile, come ha anche stabilito la Corte di Cassazione in diverse pronunce. Qualora si decidesse di mettere a denominatore il numero 366, invece, vi sarebbe un trattamento differente per quel che concerne i ravvedimenti dei contribuenti, con interessi minori per chi deve pagare gli interessi relativi all’anno bisestile.

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