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Praticantato professionale: l’imposta sostitutiva del 5%

Delle tante norme che fanno parte della manovra estiva di cui tanto si parla in questi giorni, ve n’è una in particolare che disciplina il cosiddetto praticantato professionale: si tratta, come è noto, del rapporto lavorativo che viene svolto per poi entrare a far parte di un determinato ordine professionale, come ad esempio avviene per gli avvocati o anche i giornalisti. Ebbene, come previsto dalla stessa legge, tale periodo di formazione professionale, il quale viene svolto in forma obbligatoria, non può che rappresentare una semplice continuazione dell’attività stessa, quindi quando viene posto in essere non invalida l’accesso dei soggetti al regime dei “super minimi”. Quest’ultimo termine si riferisce a una semplificazione tributaria piuttosto accentuata, visto che l’imposta sostitutiva che viene adottata è pari al 5%, una possibilità che rimane comunque valida anche per quei contribuenti che hanno esercitato questa attività (non ha importanza se la forma è stata autonoma o in qualità di lavoratori dipendenti).

L’intento è quello di venire incontro ai professionisti più giovani, una sorta di promozione dello start up professionale: volendo essere più precisi, le norme che sono contenute nella nuova manovra finanziaria rappresentano una sorta di doppio vantaggio, visto che il praticantato professionale e obbligatorio non viene in alcun modo ostacolato per quel concerne il futuro accesso al regime dei contribuenti minimi, inoltre questo stesso regime fiscale può essere ampliato perfino a coloro che hanno un’età non inferiore ai trentacinque anni.

Tutte queste precisazioni, è bene sottolinearlo, fanno capo al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, il quale si è espresso giusto due giorni fa. Un ultimo chiarimento riguarda proprio il tirocinio: questo arco temporale si configura per il praticante come un qualcosa di distinto rispetto all’attività professionale, quindi non lo si può mai considerare come una prosecizione della stessa, nemmeno quando si provvede ad aprire una partita Iva o si stipula un rapporto di collaborazione con lo studio.

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