La risoluzione 99/E dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come, ai fini del reddito da lavoro autonomo, le spese sostenute per ristrutturare un immobile non acquisito a titolo oneroso sono soggette a deduzione nel limite del 5% del costo complessivo dei beni da ammortizzare, per quel che riguarda l’anno in cui sono state sostenute: inoltre, è possibile rinviare al quinquennio successivo nel caso l’immobile sia stato fatto pervenire al professionista a titolo gratuito. La precisazione dell’Agenzia è arrivata in risposta a un caso che vedeva coinvolto uno studio associato che intendeva portare a ristrutturazione un fabbricato proprietà di terzi; c’è comunque da dire che, nel caso in questione, la detrazione dell’Iva non può essere applicata se la costruzione è stata accatastata come unità abitativa. I principali chiarimenti sul caso per cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate sono due: anzitutto, la possibilità di dedurre le spese di ristrutturazione secondo il regime dei beni strumentali, e poi, la detraibilità dell’Iva nel caso vi sia un cambiamento di destinazione d’uso.