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Legge di stabilità: cosa cambia nella deduzione dell’Irap

I riferimenti tributari della Legge di Stabilità sono precisi e meriti, ad esempio merita un approfondimento quello che riguarda l’Irap, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive: in particolare, il testo normativo in questione parla di tale tassa in relazione alle defiscalizzazioni per le nuove autostrade di cui saranno beneficiare le società di progetto che investono in tale settore (anche l’Iva viene ricompresa in tal senso). Volendo essere ancora più precisi, c’è da dire che il contenuto di questa materia si trova all’interno dell’articolo 18 della legge stessa. In pratica, l’intento è quello di agevolare la costruzione delle infrastrutture autostradali con la finanza di progetto; il sistema in questione prevede che si taglino o addirittura si eliminino del tutto gli importi del contributo pubblico che viene stanziato a fondo perduto.

Proprio per questo motivo, sono previste diverse misure. Anzitutto, le imposte sui redditi e la stessa Irap che possono essere sorte nel corso del periodo di concessione hanno anche la possibilità di una compensazione totale o parziale con il contributo a fondo perduto. In aggiunta, il pagamento dell’Iva può avvenire attraverso la compensazione con tale somma, rispettando però il dettato della Direttiva 112 del 2006: quest’ultimo testo, infatti, contempla l’Imposta sul Valore Aggiunto e le risorse proprie del bilancio relativo all’Unione Europea. Tra l’altro, l’ammontare complessivo del canone di concessione va riconosciuto al concessionario in qualità di contributo in conto esercizio. L’articolo 18 prosegue poi con altre sottolineature importanti.

Ad esempio, si deve ricordare che la misura massima del contributo in questione non può oltrepassare la soglia del 50% del costo dell’investimento e la sua conformità deve riguardare ovviamente la disciplina nazionale. Infine, le disposizioni si concludono ricordando che al momento degli aggiornamento periodici del piano economico-finanziario si deve procedere a verificare il calcolo del costo medio ponderato del capitale che è stato investito, oltre all’eventuale premio di rischio che è indicato nel contratto.