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Le sanzioni per operazioni con paesi black list

Introduciamo un tema che negli ultimi tempi è stato molto di attualità: parliamo infatti di sanzioni derivanti da operazioni commerciali effettuate con società aventi residenza in paesi inseriti in black list.

L’amministrazione finanziaria ha diffuso un provvedimento in base al quale l’indicazione  in dichiarazione degli acquisti effettuata in maniera tardiva o la mancata indicazione in dichiarazione di acquisti effettuati in paesi black list da parte di operatori nazionali viene sanzionato con il 10 % di quanto non indicato. Questa è l’interpretazione data dall’agenzia delle entrate sull’obbligo di indicare separatamente gli acquisti eseguiti dalle imprese italiane con operatori collocati inparadisi fiscali (black list) ai sensi del comma 11 dell’art. 110 del dpr 917/1986.

La presunzione legale che riguarda acquisti fatti in paesi black list, in base alla quale la società collocata nel paradiso fiscale è priva di una reale attività può essere in ogni caso superata dimostrando che le imprese estere svolgono prevalentemente una effettiva attività commerciale o che le relazioni commerciali siano riferibili ad un concreto interesse economico. Per fare questo bisogna inoltrare  istanza di interpello (art. 21 della legge 413/1991) o in caso di presenza di atto di accertametno, si potrà rispondere, entro i previsti 90 giorni, dalla notifica dello stesso.

Il caso illustrato dall’amministrazione finanziaria prevede che la società che ha effettuato gli acquisti nei paesi black list non gli inserisca in dichiarazione, anche se l’operazione configura una esimente. Sul punto l’agenzia delle entrate ha dichiarato, in analogia con un precedente circolare, che il contribuente viene tassato con imposta fissa ma bensì in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 3 bis, del d. lgs 471/1997.

Infatti la circolare n. 49 del 2009 ha stabilito sanzioni differenti per quanto riguarda l’omessa indicazione in dichiarazione di dati. Qualora la violazione sia contestata dopo la conoscenza dell’avvio dei controlli sarà applicabile la sanzione proporzionale del 10 %. Nel caso invece i controlli non siano iniziati resta ferma la possibilità per il cittadino di effettuare dichiarazione integrativa ai sensi del comma 8, art. 2 del dpr 322/1998.