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Iva operazioni rilevanti: i chiarimenti delle Entrate

In data odierna, lunedì 30 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata sul tema relativo alle comunicazioni Iva per le cosiddette operazioni rilevanti, ovverosia quelle dai tremila euro in su. E lo ha fatto emanando un’apposita Circolare, la numero 24/E che, in accordo con una nota emessa sempre oggi dall’Amministrazione finanziaria dello Stato, fa il punto e chiarisce su chi, su cosa ma anche su come e quando occorre inviare le operazioni rilevanti. Tutto nasce dal Decreto Legge numero 78 del 2010, ovverosia dall’ultima manovra dell’attuale Governo in carica, che introduce questi nuovi adempimenti anche alla luce di un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria dello Stato datato 22 dicembre del 2010, e poi modificato con un altro provvedimento, quello del 14 aprile del 2011.

Per questa novità, quella relativa alle operazioni Iva rilevanti appunto, c’è comunque una sorta di “regime transitorio” che riguarda le operazioni effettuate per l’anno 2010. In particolare, solo a valere su tale anno la comunicazione risulta essere limitata alle sole operazioni per le quali, al netto dell’Iva, aventi un controvalore pari o sopra i 25 mila euro, è stata emessa oppure è stata ricevuta una fattura.

Il tutto a fronte di un termine che, nell’assolvimento dell’obbligo in questa fase di regime transitorio, è quello del 31 ottobre del 2011. Per le operazioni a valere sull’anno, in corso, invece, per l’adempimento si entra a regime. La scadenza passa infatti al 30 aprile 2012, a fronte di una soglia che è pari a 3.600 euro o più, imposta sul valore aggiunto (Iva) inclusa, per le operazioni senza obbligo di fattura, e 3.000 euro o più, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), per le operazioni con fattura. L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda come siano esonerate le operazioni Iva che, effettuate nei confronti del consumatore finale, avvengono con transazione e moneta elettronica, ovverosia con le carte prepagate, carte di debito e/o carte di credito.

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