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Fatture false: provarle spetta all’agenzia delle entrate

La Corte di Cassazione ritorna sul tema delle fatture false e con la sentenza n. 18446 del 26 Ottobre 2012 stabilisce il principio che l’onere di provare che la fattura sia falsa ricade sull’amministrazione.

La sentenza nasce un procedimento in cui ad una società non erano stati riconosciuti dei costi sostenuti, in quanto le relative fatture non riportavano in maniera corretta l’effettivo servizio reso. In primo grado il contribuente era risultata vincente, mentre già in commissione regionale il giudizio era stato ribaltato. Veniva infatti contestato il fatto che sarebbe in capo al contribuente dimostrare che le fatture emesse non erano false, e quindi chiarire la natura del servizio reso. Di diverso avviso la Corte di Cassazione. Adesso i componenti della Ctr dovranno riformulare il proprio giudizio tenendo conto del principio fissato dai giudici di legittimità della Suprema Corte:  In caso di contestazione di presunte fatture per operazioni inesistenti grava in capo all’amministrazione il compito di provare che le operazioni, oggetto di fattura, non sono mai state poste in essere. Se l’amministrazione fornisce validi elementi per stabilire che le fatture sono state emesse a fronte di operazioni anche solo parzialmente inesistenti, sarà allora compito del contribuente dimostrare che l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

La sentenza n. 18446 parrebbe quindi invertire una tendenza recentemente creata sul punto, accogliendo in “toto” quanto stabilito del resto dalla Corte di Giustizia. Occorre anche ribadire che nei controlli spesso viene contestata un’operazione rimandando al contribuente il compito di produrre contratti o documentazione supplementare per dimostrare la veridicità dell’operazione (operazione non contemplata né dalla normativa fiscale né dal codice civile). Con la nuova sentenza invece l’amministrazione non può contestare la fittizietà del’operazione ma dovrà addurre delle motivazioni concrete sulla base delle quali le operazioni sono non esistenti, e solo in un secondo momento dovrà essere il contribuente a fornire le motivazioni per le quali le operazioni sono realmente esistenti e non fittizie.