Home » Agevolazioni Fiscali » Equitalia: modulo compensazione debiti erariali pronto

Equitalia: modulo compensazione debiti erariali pronto

Per il pagamento dei debiti erariali mediante compensazione, il modulo di dichiarazione che deve essere presentato ad Equitalia è pronto. A darne notizia in data odierna, venerdì 11 marzo 2011, è stata proprio Equitalia nel precisare come questo sia scaricabile direttamente online, dai siti Internet delle società agenti della riscossione, oppure si può andare a ritirare in formato cartaceo presso tutti gli sportelli della rete Equitalia. La compensazione debiti erariali, in accordo con quanto ha ricordato Equitalia con una nota, fa seguito sia al decreto del MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riportante la data dell’11 febbraio 2011, sia alle indicazioni che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, includendo anche una Circolare, la numero 13/E, che è stata emanata oggi dall’Amministrazione finanziaria dello Stato in attuazione al Decreto Legge numero 78 del 2010. In particolare, a sua volta con una nota l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come non ci sia alcuna preclusione all’autocompensazione in caso di ruoli per i quali viene concessa la sospensione oppure la rateazione.

Inoltre, è prevista l’esclusione dal conteggio del limite, pari a 1.500 euro, per i contributi e per le agevolazioni erogate sotto forma di credito d’imposta, e stop alla compensazione solamente dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.

Nella nota dell’Agenzia delle Entrate vengono tra l’altro messe in evidenza le sanzioni nel caso in cui ci sia inosservanza del divieto, pari a 1.500 euro. Nello specifico, questa sanzione è definita nella misura del 50% e viene applicata per ogni compensazione indebita e non prima della chiusura di eventuali controversie che risultassero essere pendenti. Il tutto fermo restando che non sono sanzionabili le eventuali compensazioni che vengono effettuate in presenza di ruoli scaduti e superiori a 1.500 euro nel periodo precedente alla data del 18 febbraio 2011; ma a patto che, spiegano le Entrate nella Circolare, l’utilizzo dei crediti portati in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.