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Domicilio fiscale delle società

Del domicilio fiscale si può parlare dopo aver letto e approfondito due articoli del Dpr numero 600 del 1973 (meglio noto come TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi): si tratta degli articoli 58 e 59 per la precisione, il quale fa riferimento a tre casi ben precisi. Anzitutto, esso viene fornito per le persone fisiche che hanno la residenza nel nostro paese, più precisamente guardando alla residenza anagrafica delle stesse (vedi anche Cos’è il domicilio fiscale). Nel caso in cui si tratti di persone fisiche che non sono invece residenti, il domicilio fiscale viene dato dal comune in cui viene prodotto il reddito o in cui si è realizzato quello più alto.

E per le società? Se i soggetti sono diversi da persone fisiche, è necessario fare riferimento alla sede legale; in mancanza di quest’ultima, si guarda invece alla sede amministrativa. Nell’ipotesi di assenza anche di questa, prevale il comune in cui si stabilisce una sede secondaria oppure una stabile organizzazione. Queste ultime possono non essere presenti a loro volta, di conseguenza assume importanza il comune in cui si esercita in maniera prevalente l’attività in questione. Una sentenza molto importante che può aiutarci a capire meglio l’argomento risale a sei anni fa.

Nel 2007, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento a una società che ha scelto di trasferire la propria sede legale doveva essere chiarita per evitare qualsiasi tipo di dubbio. In pratica, il luogo corretto cui deve essere notificato l’avviso di cui si sta parlando (quindi il domicilio fiscale) va ricercato all’interno della dichiarazione annuale, nell’ipotesi in cui essa sia successiva alla comunicazione della modifica di indirizzo della sede legale o di quella amministrativa a opera della società stessa. Quando si dichiara un recapito che è diverso da quello dichiarato in precedenza scatta l’interpretazione come di una rettifica nuova di zecca del domicilio fiscale.