La Cassazione interviene sul ravvedimento operoso

La definizione di “ravvedimento operoso” ci viene offerta dall’articolo 13 del Decreto legislativo 472 del 1997 (le disposizioni in materia di sanzioni tributarie): si tratta, in pratica, della regolarizzazione dei versamenti omessi o insufficienti di imposte, oltre ad altre irregolarità di tipo fiscale. Un altro tassello a questo ambito è stato ora aggiunto dalla Corte di Cassazione, la quale ha specificato che un mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la sanzione ridotta fa diventare legittima la misura del 30% relativa alla multa stessa. La sentenza della Suprema Corte risale a una settimana fa ed è conforme a quanto disposto da tempo anche dall’Agenzia delle Entrate. Tutto è nato dall’omissione dell’Iva annuale da parte di una società in accomandita semplice; quest’ultima ha deciso infatti di ricorrere proprio al ravvedimento operoso, anche se poi, a causa di un errore di calcolo, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto non valida questa operazione.

ComUnica festeggia un anno di vita con ottimi risultati

Il primo “compleanno” rappresenta sempre un appuntamento importante: i festeggiamenti in questione riguardano Comunicazione Unica, la procedura elettronica messa a disposizione esattamente un anno fa (per la precisione il 1° aprile scorso) nel nostro paese, al fine di comunicare le modifiche aziendali che hanno coinvolto le imprese; si tratta di un’operazione piuttosto semplice, visto che il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio può in questo modo trasmettere i dati di propria spettanza, attribuendo al contempo la partita Iva, il codice fiscale e l’iscrizione previdenziale. Quali vantaggi comporta un sistema telematico di questo tipo? Anzitutto, bisogna precisare che i principali benefici sono quelli che vengono conseguiti dalle imprese e dai professionisti coinvolti a vario titolo, dato che le operazioni possono essere svolte in modo diretto da un ufficio, tagliando in maniera consistente i costi e le difficoltà che spesso sono insite in simili procedure.

Trasferimento proprietà aziendale: la prova spetta alle Entrate

Quando si parla di cessione di una determinata azienda o di un suo ramo, bisogna considerare nel dettaglio anche tutti gli aspetti fiscali collegati a questa operazione: l’accertamento della compravendita, infatti, presenta numerosi aspetti di difficile interpretazione, specialmente se si tratta di portare a rettifica i valori che sono stati dichiarati. Questa stessa rettifica non comprende soltanto l’imposta di registro in forma indiretta, ma anche quella diretta e questo lo si può evincere con una certa nettezza dalle pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha più volte ribadito il concetto. Comunque, c’è anche chi la pensa in maniera diversa: ad esempio, alcune Commissioni Tributarie Provinciali sono orientati verso pareri contrari. Nello specifico, secondo la Suprema Corte nell’ipotesi di un trasferimento di proprietà aziendale è legittimo l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria dello Stato.

Avviamento: aumentate le annualità dell’ammortamento

Le operazioni straordinarie delle nostre aziende beneficeranno di un periodo più lungo per quel che riguarda l’avviamento ammortizzato: in effetti, in base a quanto previsto da una modifica del Decreto Milleproroghe, gli esercizi (o annualità) relativi a questo specifico periodo non saranno più nove, bensì dieci. Il riferimento in questione va anche all’affrancamento dei marchi. La novità fiscale è di sicuro rilievo e comincerà a produrre i suoi effetti già a partire dal periodo d’imposta che è in corso al momento dell’approvazione dello stesso decreto, dunque questo anno sarà già decisivo. Tra l’altro, la deroga era stata introdotta dallo Statuto del Contribuente. Il Decreto 185 del 2008 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) prevede espressamente che si possano affrancare dal punto di vista tributario i maggiori valori che vengono attribuiti in sede di bilancio all’avviamento e ai marchi aziendali appunto, nell’ipotesi di operazioni come scissioni, fusioni e conferimenti, quelle che il diritto commerciale identifica come “straordinarie”.

Modelli Eas: il Milleproroghe concede tempo fino al 31 marzo

Tra i tanti provvedimenti che sono stati introdotti dal Decreto Milleproroghe, ce n’è uno di importanza fondamentale per quel che riguarda gli adempimenti fiscali: in effetti, questa legge ha prorogato fino al prossimo 31 marzo il termine relativo alla presentazione del cosiddetto modello Eas (Enti Associativi). Come è noto, questa disciplina riguarda tutti quegli enti che hanno optato per il regime di decommercializzazione dal punto di vista tributario e dell’Iva in riferimento alle loro attività. L’approvazione di tale documento non è così lontana nel tempo, anzi risale addirittura al 2009, quando sono state fissati modalità e termini per la presentazione del modello. La scadenza originaria e relativa a quegli enti che erano stati istituiti dopo il 29 novembre del 2008 era stata stabilita in sessanta giorni dalla nascita effettiva della società, anche se vi erano possibilità di proroga nel caso il termine non coincidesse con una data precedente all’ultimo giorno del 2009.

Consorzi: l’esenzione dell’Iva deve rispettare due condizioni

La circolare numero 5 dello scorso 17 febbraio è stata resa pubblica dall’Agenzia delle Entrate per portare un po’ di chiarezza nell’ambito della disciplina fiscale da applicare alle cosiddette società consortili. Queste ultime, conosciute anche col nome di consorzi, possono assumere qualsiasi tipo di forma, ad eccezione di quello della società semplice, ma non si deve perseguire necessariamente lo scopo di lucro; ebbene, proprio queste associazioni possono beneficiare di una importante esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto quando sono costituite con tale tipo di funzioni, nella forma di società o di cooperative. Tra l’altro, bisogna ricordare che una circolare del 2009 della stessa amministrazione finanziaria aveva già precisato alcuni aspetti, come ad esempio il diritto alla detraibilità dell’Iva dei consorziati e dei partecipanti alla società, una agevolazione tributaria quantificata nella misura del 10%.

Belgio: BizTax agevola le dichiarazioni dei redditi societari

BizTax: è questo il nome che è stato scelto dall’amministrazione finanziaria del Belgio per consentire alle imprese la denuncia dei loro redditi. Si tratta di un servizio informatico, attivo dallo scorso 1° gennaio, il quale promette di essere più sicuro e conveniente nei confronti di tutti i contribuenti che sono coinvolti da tale adempimento. La precedente applicazione, Vensoc, diventa dunque obsoleta e il governo di Bruxelles intende introdurre in maniera completa la nuova versione a cui ci stiamo riferendo. Di cosa si tratta esattamente? La dichiarazione dei redditi imprenditoriali potrà essere attuata mediante delle procedure rapide e un trattamento dei dati piuttosto affidabile; la tecnologia che viene sfruttata si chiama Xbrl (acronimo che sta a indicare l’ Extensible Business Reporting Language), un linguaggio elettronico appunto che fa riferimento a un consorzio presente in diversi paesi a livello internazionale.

Modello Unico Sc 2011: le novità

Anche il modello Unico Sc 2011, quello per le Società di Capitali, sbarca ufficialmente online nella sua versione definitiva. A darne notizia nella giornata di ieri, giovedì 3 febbraio 2011, è stata l’Agenzia delle Entrate nel precisare come sul sito www.agenziaentrate.gov.it il modello fiscale sia visionabile e scaricabile assieme alle relative istruzioni. Rispetto allo scorso anno anche il modello Unico Sc 2011 presenta alcune novità che, tra l’altro, rendono la sua compilazione più facile da parte delle società di capitali, degli enti commerciali e dei soggetti equiparati. Per quel che riguarda le novità dei quadri di dichiarazione, quello “RG”, presente lo scorso anno, e relativo ai fondi d’investimento immobiliare chiusi, scompare anche a seguito del fatto che una parte dei dati rischiesti è stata trasferita nel quadro RO.

Unico Società di Capitali: scompare il quadro RG dal modello

Il 2011 riserverà un importante novità alle società di capitali e ai relativi adempimenti fiscali: più precisamente, il modello tributario pensato proprio per questa tipologia di contribuenti, Unico SC, subirà alcune modifiche a partire dal nuovo anno, soprattutto per quel che concerne i fondi comuni di investimento chiusi del settore immobiliare. Come dovranno divincolarsi le società? Anzitutto, bisogna precisare che la modulistica in questione è praticamente completa, tanto che il sito web dell’Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione la bozza da utilizzare in questo senso, anche se, a voler essere precisi, si tratta di una versione soltanto provvisoria. Le innovazioni principali hanno preso spunto da quelle che sono già state apportate in relazione ai documenti sfruttati dalle società di persone e dagli enti non commerciali.

Cooperative agricole, ecco le opzioni per la tassazione catastale

La circolare 50/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri è entrata nel merito della tassazione opzionale relativa a quelle società che svolgono in prevalenza un’attività agricola: il regime in questione è quello triennale e si riferisce, in particolare, alle società in accomandita semplice, a quelle in nome collettivo e a responsabilità limitata, ma anche alle cooperative. Il fatto che questi enti pongano in essere dei servizi collegati al settore primario, infatti, non rappresenta un motivo per l’esclusione dalla disciplina tributaria, dunque la determinazione catastale del reddito rimane senz’altro valida. Come è stato precisato dalla nostra stessa amministrazione finanziaria, l’aggettivo “agricolo” va a riferirsi non tanto all’attività, ma alla ragione o denominazione sociale. L’oggetto sociale, inoltre, deve prevedere l’esercizio in esclusiva di quei servizi che sono appositamente elencati nell’articolo 2135 del codice civile (quello che identifica l’imprenditore agricolo appunto): nel dettaglio, si tratta della coltivazione del fondo, della selvicoltura (lo sfruttamento dei boschi), l’allevamento degli animali e le attività connesse.

Svalutazione partecipazioni società estere: quando il trucco non funziona

Nella Regione Emilia-Romagna, ed in particolare a Parma, l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto un’altra vittoria dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale in merito ad un’operazione su capitale sociale condotta da una multinazionale attraverso un vero e proprio stratagemma. Nel dettaglio, una multinazionale operante nel comparto della lavorazione del vetro aveva acquisito il 100% del capitale sociale di un’azienda francese, ma al termine del perfezionamento dell’operazione di acquisizione aveva subito provveduto a svalutare la partecipazione al fine di potersi andare ad avvantaggiare delle deduzioni fiscali previste in questi casi. I funzionari del Fisco, insospettivi dalla tempistica repentina dell’operazione, hanno attivato i controlli contestando alla multinazionale il trucco in bilancio che ha generato un ammanco di 4,5 milioni di euro a fronte di un’evasione di imposta pari a ben 2,5 milioni di euro.

Assicurazioni estere, le Entrate illustrano il modello fiscale

La risoluzione 80/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare tre giorni fa è entrata nel merito della disciplina fiscale da applicare per un determinato tipo di imposta: si tratta infatti del tributo che è dovuto sui premi incassati mensilmente dalle imprese operanti nel campo dell’assicurazione, sia quelle del nostro paese che quelle estere. In particolare, il documento dell’amministrazione finanziaria ha approfondito le specifiche modalità con cui si potranno denunciare e versare le somme in questione. La novità rilevante consiste proprio nella citazione delle società che operano all’estero, visto che non hanno l’obbligo di nominare un apposito rappresentante fiscale per portare a termine queste operazioni. Tra l’altro, bisogna anche ricordare che risale ormai a qualche mese fa l’approvazione del nuovo modello per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni (il cosiddetto F23), il quale deve necessariamente fruire della modalità elettronica (è possibile fare ricorso a degli intermediari abilitati).

La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società

Il registro delle imprese relativo alle società di capitali del nostro paese non ha ormai più alcuna ragione di esistere, visto che proprio di recente è stata disposta la sua cancellazione. Si tratta comunque di una fattispecie che ha dei fondamentali risvolti dal punto di vista del bilancio e del fisco: cerchiamo di capirne i motivi. In effetti, la scomparsa dello stesso registro porta, come conseguenza principale, anche l’estinzione delle società, le quali, in tal modo, non hanno più l’obbligo di rispondere in proprio per le obbligazioni che avevano contratto in precedenza. Questa decisione si riferisce a una sentenza di quest’anno della Corte di Cassazione, per essere più precisi la numero 4062 dello scorso 22 febbraio. In particolare, questa pronuncia della Suprema Corte ha stabilito che, prendendo come riferimento normativo l’articolo 2495 del codice civile, il cui secondo comma sancisce appunto l’estinzione della società nel momento immediatamente successivo alla cancellazione.

Ires: gettito dello Stato in forte calo nel 2009

Lo scorso anno, rispetto al 2008, il gettito dello Stato, relativamente alla sola Ires, l’imposta sul reddito delle società, è sceso del 23,1% a fronte di un calo del gettito da imposta regionale sulle attività produttive (Irap) del 13% e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) del 6,7%. Sono questi alcuni dei dati resi noti dall’Istat nel Rapporto “Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche“, da cui è altresì emerso che la pressione fiscale complessiva, in rapporto al prodotto interno lordo, è cresciuta nel 2009 passando dal 42,9% del 2008 al 43,2% del 2009. In particolare, l’aumento della pressione fiscale si spiega anche con la caduta del Pil che è stata superiore a quella del gettito fiscale che, in particolare, ha fatto registrare un forte aumento per quel che riguarda le imposte di natura straordinaria tra cui lo scudo fiscale ed i versamenti una tantum di imposta a carico di alcuni settori della nostra economia, ed in particolar modo il comparto bancario.