Sono 46.318 i beneficiari del 5 per mille 2009

È arrivato a 46.318 il numero di soggetti che hanno diritto a beneficiare del cinque per mille 2009: gli elenchi di questa vasta platea di beneficiari è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel suo sito internet ed ora si potrà provvedere alla correzione di eventuali errori di iscrizione fino al 5 maggio. Il numero poc’anzi citato si compone in tale maniera: sono 31.849, quindi una buona fetta del totale, gli enti che svolgono attività di volontariato (onlus, associazioni di promozione sociale…), 421 gli enti di ricerca scientifica e universitaria, 93 le associazioni che operano nell’ambito della salute e 5.855 le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Non bisogna poi dimenticare gli 8.100 Comuni, i quali potranno godere del beneficio nel caso le somme ricevute siano utilizzate per fini sociali. C’è però da sottolineare che questa platea, la quale può sembrare molto ampia, è comunque nettamente inferiore rispetto a un anno fa; nel 2008, infatti vi erano oltre 30.000 associazioni in più rispetto alla situazione attuale, quindi si assiste a un calo di quasi la metà dei contribuenti.

 

Massima semplificazione per i contribuenti minimi

La risoluzione 108/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di “contribuenti minimi”: a norma di tale documento, i contribuenti che sono esonerati dall’obbligo di emettere lo scontrino fiscale (tipici esempi, tra i tanti, possono essere i tassisti e i tabaccai) possono continuare a usufruire di questo esonero nel caso facciano parte proprio del regime dei minimi, a patto però che essi provvedano a certificare i diversi corrispettivi attraverso un apposito registro cronologico. L’intento principale dell’Agenzia è dunque quello di ottenere la “massima semplificazione” per quel che riguarda gli adempimenti relativi ai contribuenti minimi. I dubbi principali che concernono questa categoria di contribuenti sorgono dal fatto che essi, nonostante godano di moltissime agevolazioni fiscali specifiche, come ad esempio l’esonero dagli obblighi di versamento dell’Iva, sono comunque tenuti a rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti sul 730/2009

Non c’è dubbio che il modello 730 per la dichiarazione dei redditi abbia destato numerosi dubbi e perplessità nei contribuenti: molte difficoltà sono nate nella comprensione delle detrazioni da effettuare e nelle deduzioni. È proprio per questo che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare ad hoc (per la precisione si tratta della circolare 18/E del 21 aprile), la quale ha portato maggiore chiarezza per quel che riguarda gli aspetti principali del modello 730. Elenchiamo ora quelli che sono stati i punti più interessanti affrontati dalla circolare. Anzitutto, molti dubbi erano sorti riguardo i familiari a carico residenti all’estero: come ha spiegato la stessa Agenzia, il contribuente che risiede fiscalmente in Italia e che corrisponde degli assegni alimentari per il sostegno dei familiari a suo carico e che sono invece residenti all’estero, può godere delle detrazioni d’imposta previste nell’ambito degli “altri familiari a carico”. In tal caso, però, egli deve provare che ha inviato le somme tramite la presentazione di un’apposita autocertificazione.

 

Bonus ricerca: via libera alla trasmissione telematica del formulario

Per l’inoltro all’Agenzia delle Entrate delle istanze relative al bonus ricerca e sviluppo, erogato nella forma di credito di imposta, è tutto pronto. Da domani, 22 aprile 2009, a partire dalle ore 10, si potranno infatti inviare le richieste utilizzando “Credito FRS“, il software di gestione predisposto ad hoc dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione del formulario finalizzato alla concessione del credito di imposta; nel formulario, in particolare, devono essere inseriti i dati riguardanti gli investimenti per i quali viene richiesto il bonus ricerca e sviluppo. L’inoltro delle istanze può essere effettuato sia dai diretti interessati, sia per conto terzi dagli intermediari autorizzati, fermo restando il rispetto dei termini di scadenza per la presentazione della domanda; in particolare, per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 28 novembre 2008, il termine di inoltro dell’istanza scade improrogabilmente alle ore 24 del 22 maggio 2009; questo significa che ci sono 30 giorni di tempo a partire dalla data di domani. Dall’anno in corso, rispetto al passato, la fruizione del bonus ricerca e sviluppo avviene tramite un’operazione di prenotazione e di monitoraggio e controllo dei flussi.

Indeducibili i costi di promozione delle aziende farmaceutiche

Sono indeducibili i costi di promozione e rappresentanza per quel che riguarda le aziende farmaceutiche; questa regola vale per quelle spese che sono state sostenute, dunque, per le attività di informazione svolta nei confronti della classe medica. La normativa di riferimento in questo senso è la legge 289 del 2002 (la Finanziaria 2003), la quale ha espressamente ritenuto non deducibili dal reddito di impresa questi costi; la legge si riferisce a quelle spese sostenute per acquistare beni o servizi che sono destinati a soggetti come medici, veterinari, farmacisti, con l’intento di agevolare la diffusione di medicinali o altri prodotti ad uso farmaceutico (rientra pertanto in questo novero l’attività di informazione a livello scientifico che viene usualmente effettuata nei confronti dei medici).

 

Trattamento agevolato per i terremotati di Umbria, Marche, Molise e Puglia

Marche, Umbria, Molise e Puglia, regioni che hanno subito negli anni recenti danni gravi a causa dei terremoti verificatosi in diversi comuni, potranno ora accedere al modello per i tributi sospesi: si tratta sostanzialmente di un documento che dovrà essere utilizzato per la definizione in via agevolata dei versamenti che non sono stati effettuati proprio a causa dei sismi. Il sito internet dell’Agenzia delle Entrate ha già provveduto a pubblicare il modello, corredato da tutte le relative istruzioni, in modo che quei contribuenti che sono residenti nelle zone colpite dal terremoto del 1997 (ci si riferisce in questo caso all’evento verificatosi in Umbria e Marche) e da quello del 2002 (che ha coinvolto Molise e Puglia) e che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti delle imposte e dei contributi, abbiano ora la possibilità di regolarizzare la loro posizione fiscale.

 

Le associazioni sportive dilettantistiche potranno accedere al 5 per mille

Si è sbloccata in maniera davvero fulminea la situazione che riguardava la partecipazione alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef per le associazioni sportive dilettantistiche: il ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha infatti firmato un decreto di undici righe che consente a tali enti e associazioni di poter godere di questo beneficio fiscale. L’ampliamento del 5 per mille alle organizzazioni dilettantistiche non è limitato solamente a quelle affiliate agli enti di promozione sportiva, come era stato paventato in un primo momento dal ministero nel decreto del 2 aprile. Il presidente del Coni, Giovanni Petrucci, ha salutato con favore questa modifica della legge: lo stesso entusiasmo è stato mostrato dal presidente della Lega nazionale dilettanti, Carlo Tavecchio. Il decreto, che comunque non è ancora stato pubblicato, fissa i criteri per ripartire il 5 per mille degli enti sportivi; tra i soggetti ammessi vi saranno anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento del Coni ai fini sportivi, nella cui organizzazione sia presente un settore giovanile.

 

La Lega nazionale dilettanti contro la ripartizione del 5 per mille

La Lega Nazionale Dilettanti contesta i criteri fissati dal Ministero dell’Economia per fissare le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una “rilevante attività di interesse sociale” e che possono dunque essere destinatarie del 5 per mille: il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma sta già destando più di una perplessità all’interno del mondo sportivo. Le maggiori preoccupazioni e dubbi risiedono nel fatto che, come ha già anticipato l’Agenzia delle Entrate pochi giorni fa, col nuovo decreto si riconoscerà l’accesso al contributo a quelle associazioni che sono affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; il 5 per mille non verrà invece riconosciuto all’infuori di questa categoria e rimarrebbero così esclusi tutti quei sodalizi che sono affiliati alle diverse federazioni sportive nazionali e alle discipline relative. Il Coni è stato molto preciso al riguardo:

Il testo del provvedimento è sicuramente frutto di un errore e ci stiamo muovendo presso il Ministero dell’Economia per ottenere una modifica del decreto, il quale dovrebbe fare riferimento invece alle varie associazioni dilettantistiche nazionali.

 

Evasione fiscale: stretta collaborazione Entrate-Comune di Bergamo

Tempi duri nel Comune di Bergamo per chi ha il “vizietto” di evadere le tasse. Il Comune di Bergamo, e l’Agenzia delle Entrate, hanno infatti siglato un accordo finalizzato a rafforzare la collaborazione per l’obiettivo comune di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, ma anche di migliorare ulteriormente il rapporto tra il fisco ed il contribuente. Il ruolo dei Comuni italiani è fondamentale nella lotta all’evasione fiscale, visto che conoscono la realtà sociale ed economica dell’area e sono in grado di fornire dati e/o notizie utili per far emergere delle pratiche che siano potenzialmente evasive. Quello di Bergamo è uno dei primi comuni del nostro Paese che ha siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una Convenzione stipulata nei mesi scorsi tra l’Agenzia delle Entrate e l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ma quale sarà il ruolo dei comuni, e quindi anche di quello di Bergamo, nell’azione di contrasto all’evasione fiscale?

Prima casa: no benefici fiscali se venduta entro 5 anni dal rogito

La crisi dei mutui subprime scoppiata più di un anno fa negli Stati Uniti è ormai uscita da un bel pò di tempo dai confini americani. Siamo in un buon periodo per comprare casa, o conviene aspettare qualche mese nella speranza che la crisi del settore determini un’apprezzabile diminuzione dei prezzi? In Italia, anche a causa della crisi economica, comprare casa o prenderla in affitto è sempre più difficile. I redditi sono sempre più bassi a causa di una persistente perdita del potere di acquisto per salari, stipendi e nel peggiore dei casi perdita di lavoro. A tutto ciò si aggiungono le difficoltà delle famiglie a stipulare i mutui in quanto i prezzi degli immobili sono rimasti in media stabili e per il momento non vi sono diminuzioni dei costi apprezzabili.

Ecco perchè sempre più coppie decidono di acquistare la propria dimora entrando a far parte di cooperative edilizie, a proprietà individuale, che hanno come scopo sociale proprio quello di costruire case, rientranti nella definizione di “non di lusso“, da assegnare successivamente ai soci.

Controlli fiscali: nuovi criteri per identificare i grandi contribuenti

Con le imposte evase ogni anno in Italia da piccoli, medi e grandi contribuenti, si potrebbe finanziare sia la manovra di Bilancio annuale dello Stato, sia interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, a partire dai disabili, gli invalidi e tutti i cittadini non autosufficienti. Ne consegue che per il prossimo futuro, specie con la crisi che imperversa, sarà determinante per ragioni di equità e di ordine nei conti pubblici inasprire le attività di accertamento, controllo e riscossione.

Nell’ambito della riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate, annunciata nei mesi scorsi, l’Amministrazione finanziaria ha reso nota la pubblicazione di un provvedimento grazie al quale, a seguito della messa a punto di alcuni criteri chiave, sarà possibile identificare, ai fini dei controlli, quelle che rientrano tra le grandi imprese, ovverosia quelle che “muovono” ogni anno più di 100 milioni di euro.

Cinque per mille: iscrizione enti entro il 20 aprile

Con la Legge Finanziaria del 2006, lo Stato ha stabilito di destinare in base alla scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno di particolari enti. Si tratta di una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, difatti, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF che ha già pagato.

Quali sono gli enti beneficiari? Il palco dei partecipanti é variegato: vi sono anche numerosi enti non Onlus come ad esempio associazioni di promozione sociale ed associazioni di volontariato. La somma comunque é per il sostegno dei quattro settori rappresentativi del:

Codacons avvìa ricorso rimborso Iva: i tempi potrebbero essere lunghi

Il Codacons ha annunciato d’aver avviato l’azione collettiva a tutela dei cittadini italiani in merito all’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata sinora dai cittadini sullo smaltimento dei rifiuti. Il Codacons si schiera quindi dalla parte dei cittadini aiutandoli a far valere i propri diritti per il risarcimento dell’IVA pagata in maniera illegittima. La ratio dell’iniziativa è una sentenza della Corte di Cassazione che, in linea con l’orientamento comunitario, ha stabilito che

il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti – afferma il Codacons – è una tassa e non una tariffa. Se fosse una tariffa l’Iva sarebbe applicabile, ma essendo una tassa questo non è legittimo! Afferma infatti la Corte: “Gli atti con i quali i gestori manifestano la pretesa creditoria hanno natura intrinseca di atti amministrativi. Ne discende che gli stessi devono possedere tutti i requisiti fondamentali dei provvedimenti impositivi e, segnatamente, la motivazione che giustifica la richiesta di pagamento del gestore.

Diverso regime Irap per Ipab ed enti privati da esse derivanti

Ci sono delle importanti conseguenze dal punto di vista fiscale per quel che concerne la trasformazione giuridica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (Ipab) da ente pubblico di natura non economica a ente privato; infatti, in tale caso viene posta in essere una distinta soggettività passiva e l’applicazione di un diverso regime tributario ai fini dell’imposizione Irap. È stata l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione 90/E, a far chiarezza riguardo il trattamento tributario da applicare ai fini Irap ad una ipotesi di trasformazione di una Ipab a seguito del processo di “depubblicizzazione” di tali istituzioni. La precisazione dell’Agenzia è arrivata dopo la precisa richiesta avanzata dal contribuente, interessato a conoscere se la trasformazione in esame determinasse o meno, ai fini dell’assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la nascita di un nuovo soggetto d’imposta: in particolare, esistevano dubbi riguardo alla quantificazione dell’obbligazione tributaria.