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Belgio: le ultime novità sulle doppie imposizioni

La circolare numero 4 pubblicata quest’anno (precisamente lo scorso mese di aprile) dal Fisco belga ha chiarito alcuni punti molto interessanti relativi alle modalità con cui porre in essere l’esenzione in relazione alle doppie imposizioni; il riferimento più importante è ovviamente il modello Ocse, il quale suggerisce di adottare due varianti, l’esenzione totale oppure quella progressiva, ma esiste anche il cosiddetto metodo del credito d’imposta. Quando si parla di esenzione totale, ci si riferisce a un cittadino che risiede in una nazione contraente e che percepisce dei redditi imponibili in un altro stato contraente; in questo caso, è compito dello Stato di residenza adottare l’esenzione da tassazione di questi specifici patrimoni. Per quel che riguarda invece i dividendi e i canoni, c’è da dire che vale una deduzione fiscale sui redditi, il cui importo sarà pari all’imposta che è stata versata nell’altro stato.

 

Secondo questa stessa circolare, inoltre, si avrà un’esenzione fiscale di tipo progressivo quando i redditi in questione andranno a comporre la base imponibile utile per quantificare l’imposta; tale aliquota, pertanto, verrà applicata solamente in relazione agli altri redditi di pertinenza del soggetto contribuente. Tra l’altro, è stato anche specificato che l’esenzione a cui ci stiamo riferendo è valida persino quando l’imposta viene annullata per delle riduzioni o deduzioni della base imponibile. I casi di non soddisfacimento sono diversi: si tratta, ad esempio, del provento che non viene ritenuto come un reddito imponibile nel paese della fonte, la non considerazione di alcuni soggetti passivi, ma anche una diversa qualificazione del reddito in relazione alla tassazione.

 

In caso, poi, di tassazione effettiva da parte della nazione estera, in Belgio non viene applicato il classico metodo dell’esenzione tributaria. L’ultimo punto chiarito dalla circolare è quello dell’onere della prova, che secondo il fisco belga spetta al contribuente, mediante l’utilizzo di un atto di accertamento delle imposte estere o di una relativa dichiarazione.