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L’apertura della partita Iva e il regime dei superminimi

L’apertura di un’attività in proprio e, conseguentemente, anche della partita Iva, comporta vari accorgimenti sui quali non bisogna commettere alcun tipo di errore. In particolare, i soggetti interessati a questo ambito si chiedono spesso quali siano le modalità per accedere al regime dei cosiddetti “superminimi”, un’agevolazione fiscale che ovviamente fa gola a molti. Come previsto espressamente dal Decreto legge 98 del 2011 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), vi sono delle condizioni ben precise da rispettare: il secondo comma dell’articolo 27 di questo testo, infatti, prevede che il contribuente interessato non abbia posto in essere nei tre anni che hanno preceduto l’inizio di una determinata attività, un’altra attività di tipo artistico, professionale o di impresa, anche quando queste ultime siano state esercitate in modo associato e familiare.

La maggiore attenzione, quindi, deve essere rivolta alle date, in particolare quelle in cui, eventualmente, si è cessata la precedente attività. Un altro requisito determinante, ma di più complessa valutazione, è poi quello della prosecuzione di attività: in effetti, quello che si vuole svolgere non deve in alcuna modo rappresentare un semplice proseguimento dell’attività precedente, una verifica che però viene effettuata caso per caso. Come regolarsi in questo caso? Nell’ipotesi in cui la nuova attività sia stata svolta, per fare un esempio, in un locale diverso e senza sfruttare i beni strumentali che sono usati per l’attività cessata nei tre anni precedenti, non si può parlare di continuazione.

L’arco temporale che è trascorso tra le due partite Iva è pertanto di fondamentale importanza. Nel caso in cui, al contrario, il luogo di svolgimento dell’attività sia lo stesso e i beni in questione risulteranno i medesimi, la nostra amministrazione finanziaria comprenderà che la prosecuzione c’è stata in tutto e per tutto: in questo secondo scenario, le stesse Entrate potrebbero decidere di non applicare il regime dei “superminimi”, il quale, tra le altre cose, esenta dal pagamento della ritenuta d’acconto.

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