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Accertamenti sintetici e accertamenti parziali

Per quanto concerne accertamenti sintetici derivanti da controllo da redditometro, occorre sottolineare che tali tipi di accertamento sono considerati “definitivi”, e pertanto non potrà seguire un ulteriore avviso, se non per nuovi elementi.
L’articolo 41- bis del Dpr 600/73 ha invece introdotto un’altra categoria di accertamenti , che traducono da subito in avvisi alcuni dati in possesso dell’amministrazione finanziaria. La differenza di questi controlli rispetto ad altri, è che i primi sono denominati “parziali”, qualifica che permetterà di far seguire un ulteriore accertamento qualora l’amministrazione venga in possesso di ulteriore documentazione o ricontrolli quella già in possesso. Norma simile venne varata 2000 con la legge 342 per permettere l’ulteriore azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria stabilendo che l’accertamento da studi di settore non pregiudicava il successivo esercizio di controllo da parte dell’agenzia delle entrate.
La differenza tra questi tipi di accertamenti e quelli che invece scaturiscono da redditometro (e quindi in base all’articolo 43, comma 4, del Dpr 600/73) è che in quest’ultimo caso un nuovo accertamento sarà possibile esclusivamente qualora l’amministrazione venga in possesso di dati che non poteva conoscere quando ha emanato l’avviso di accertamento originario.
Tuttavia anche nel caso del redditometro è stata in passata introdotta una deroga che permetteva di qualificare come parziali gli accertamenti scaturenti da controlli sul tenore di vita. Nel 1992 con il Dl 384 è stata infatti introdotta la “minimum tax”, per la quale era stabilito che l’accertamento “sintetico” nei confronti delle persone fisiche aveva natura parziale e non definitiva. Tuttavia tale norma, a seguito dell’introduzione dell’accertamento da studi di settore, venne meno e pertanto il sintetico è possibile farlo solo in maniera non parziale. Il nuovo accertamento sintetico sarà quindi possibile per imposte non inerenti i redditi irpef ma solo per iva o irap. Si potrà riaprire la posizione verificando di nuovo il reddito delle persone fisiche qualora si effettuino nuovi incroci o si venga in possesso di nuovi elementi.

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