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  • 12
  • apr
  • 2009

5 per mille: il contribuente dona parte delle tasse riservate allo Stato

Di Laura, in IRPEF.

5_per_milleSi sente spesso parlare del 5X mille. Di cosa si tratta? Come si aderisce a questa iniziativa? Il 5Xmille é la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito, non comporta infatti nessun aggravio economico per il contribuente. Il 5 per mille è un decreto collegato alla legge Finanziaria e istituito nel 2006 dal ministro Giulio Tremonti. Nel suo primo anno vi furono ben 15 milioni di contribuenti che l’utilizzarono. Da allora ogni anno é confermata la possibilità per il contribuente di destinare una parte delle imposte dovute allo Stato, il 5 per mille del gettito IRPEF, a favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute;
- ricerca scientifica e università;
- ricerca sanitaria.

Oltre alle ONLUS quindi, anche le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali (legge n. 266/1991), le cooperative sociali (legge n. 381/1991), le organizzazioni non governative riconosciute (legge n. 49/1987), le ONLUS cosiddette parziarie ossia le associazioni di promozione sociale (legge n. 287/1991), gli enti ecclesiastici, purché svolgano attività previste all’articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 460/97.

Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi quindi, mediante i modelli 730, Unico o CUD, potrà scegliere:

- a quale fra i settori sopra indicati devolvere il 5 per mille apponendo la propria firma nel riquadro preposto;
- a quale ente specifico destinare il 5 per mille riportando sotto la propria firma il codice fiscale dell’ente medesimo.

È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla firma, il contribuente deve quindi indicare il codice fiscale di un singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il corrispondente codice fiscale dagli elenchi pubblicati. La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro. È possibile, infatti, operare entrambe le scelte in maniera autonoma. In caso di non scelta, la quota verrà devoluta in base alla totalità delle scelte di tutti i contribuenti e agli accordi con le comunità religiose.

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Commenti:

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  1. [...] delle Entrate, il modello di comunicazione obbligatoria dei dati degli enti associativi che ai fini fiscali risultano essere rilevanti. A darne notizia è l’Amministrazione finanziaria in scia al [...]



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